Dopo l’entrata in vigore del Mobility Pack, il MIMS ha emanato le linee guida per l’accesso alla professione di autotrasportatore. Vediamo insieme tutte le direttive del Ministero su come diventare autotrasportatori.
Le principali linee guida per gli autotrasportatori
Le imprese che esercitano l’attività di autotrasporto con veicoli di massa a pieno carico fino a 1,5 tonnellate hanno l’obbligo di iscriversi all’albo degli autotrasportatori, dimostrando il solo requisito di onorabilità. Per le imprese con veicoli di massa compressiva superiore alle 1,5 ton sono invece richiesti i requisiti di onorabilità, idoneità professionale e idoneità finanziaria.
Le normative del Mobility Pack riguardanti l’acceso al mercato non riguardano le imprese che esercitano o intendono esercitare la professione di autotrasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 ton o con complessi formati da questi veicoli.
Il regolamento UE 1055/2020 chiarisce che le imprese devono avere una sede effettiva e stabile dove svolgono le loro attività commerciali e amministrative in mondo continuativo. Per dimostrare il requisito di stabilimento si applica il decreto del Direttore generale per il trasporto stradale del 25 gennaio 2012. Le imprese già titolari dell’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada devono dimostrare entro un anno, possibilmente in concomitanza con il rinnovo annuale dell’idoneità finanziaria, il requisito di stabilimento con le dichiarazioni indicate sopra.
Nel decreto, per quanto riguarda l’onorabilità, la tipologia di condanne e sanzioni che determinano la perdita del requisito viene rimandata a provvedimenti successi all’approvazione della legge di delegazione europea 2021, al momento in discussione al Senato.
L’idoneità finanziaria per le imprese che esercitano o intendono esercitare la professione di autotrasportatore per veicoli di massa complessiva da 1,5 a 3,5 ton continua a valere con le disposizioni della vigente norma del regolamento UE 1071/2009. Gli importi previsti sono:
- Ogni autoveicolo successivo di massa compressiva superiore a 1,5, fino a 3,5 ton 900 euro;
- Per il primo autoveicolo di massa complessiva oltre le 1,5 ton sempre 9.000 euro;
- Per ogni autoveicolo successivo di massa complessiva superiore a 3,5 ton, sempre 5.000
L’idoneità professionale infine presenta delle novità riguardo la figura del “gestore dei trasporti” da dimostrare come requisito per le imprese che esercitano l’attività di trasporto merci in campo internazionale con veicoli di massa complessiva superiore a 2,5 ton, fino a 3,5 ton. Se il gestore dei trasporti è titolare di attestato di idoneità professionale valido solo per trasporti nazionali di merci e dimostra di aver svolto le relative funzioni presso un’impresa del tipo sopra citata per un periodo continuativo di dieci anni antecedente al 20 agosto 2020, può conseguire l’attestato per trasporti internazionali in esenzione dall’esame, come previsto dall’art. 9 comma 2 del regolamento Ue 1071/2009. Invece, per coloro che al 20 agosto 2020 sono in possesso dell’attestato di frequenza del solo corso di formazione, devono sostenere un esame integrativo semplificato per il trasporto internazionale di merci, dimostrando di aver assolto l’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado.
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