Anche quest’anno, come tutti gli anni, si avvicina la stagione invernale.
Le temperature scendono vistosamente, arrivano freddo e gelo e le condizioni di guida si fanno più complesse e cominciano a richiedere un maggior grado d’attenzione e prudenza.
Per questo motivo, anche noi di Officine BPM, tendiamo a consigliare l’utilizzo di coperture termiche o catene da neve su tutti i nostri allestimenti per automezzi.
Come noto, le coperture invernali stanno prendendo sempre più piede, ed anche lo Stato ed il Governo sponsorizzano l’assunzione di questo vero e proprio sistema di sicurezza attiva per veicoli e automezzi durante i mesi più freddi dell’anno. A tal proposito, è bene essere a conoscenza delle ovvie sanzioni previste per chi non rispetta le relative ordinanze sull’ utilizzo delle coperture termiche.
Sulle strade interessate da ordinanze per la circolazione durante la cosiddetta stagione fredda, bisogna fornire il proprio veicolo di pneumatici invernali o catene da neve adatte alle dimensioni delle ruote del veicolo stesso, in caso contrario, si incorrerà in precise sanzioni.
Il Codice della Strada ai commi 4 lett. e) e 14 dell’art. 6 prevede una sanzione amministrativa di 84 euro, che si riducono a 58 se la sanzione viene pagata entro cinque giorni dalla contestazione. Non serve precisare che, il conducente dell’automezzo verrà bloccato fino a quando non porrà il veicolo nelle condizioni di proseguire il proprio tragitto in sicurezza, dotandolo di gomme invernali o dispositivi antisdrucciolevoli.
Nel caso la percorrenza si spostasse nei centri abitati, secondo quanto previsto dall’ art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del Codice della Strada, la sanzione amministrativa sarà di euro 41, ma potrebbero altresì essere contestate infrazioni per guida pericolosa, con un aggravio di ulteriori 39 euro rispetto a quanto ricordato in precedenza, nonché una decurtazione di punti della patente.
Da non dimenticare, infine, il codice di velocità. Sanzioni pesantissime sono infatti previste per chi circolerà a partire dal 16 maggio montando ancora pneumatici invernali con un codice velocità inferiore rispetto a quello delle coperture estive (codice riportato chiaramente sulla carta di circolazione). In questo specifico caso, le sanzioni partono da 419 euro, per arrivare fino a 1.682 euro, con ritiro del libretto di circolazione e l’obbligo di una revisione del veicolo presso l’apposito ufficio del dipartimento per i Trasporti Terrestri.