Arriva finalmente sulla Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2014 l’atto normativo inerente alla modifica della procedura di rilascio e di erogazione di corsi per la Carta di Qualificazione del Conducente professionale.
Tale decreto porta con sé diversi cambiamenti, novità e modifiche, che impatteranno su tutti i conducenti dotati di patenti C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e che necessitino di trasportare merci per conto terzi: ai fini di questo genere di trasporto, infatti, è necessaria la CQC, o l’aggiornamento della propria formazione.
Il decreto sopracitato è nato dall’esigenza di ottenere maggiore armonia fra la disciplina in vigore da gennaio 2013, nella quale, ricordiamo, si è anche innalzato a 21 anni il limite per il conseguimento delle patenti C e CE e a 24 quello per le patenti D e DE, e la disciplina inerente al conseguimento della CQC.
Per conseguire la Carta di Qualificazione del Conducente professionale, sarà necessario iscriversi agli appositi corsi presso autoscuole o centri di istruzione automobilistica, purché in possesso almeno di patente di categoria B. Cambiamenti più profondi, riguarderanno invece la struttura, la durata e le modalità dei corsi di qualificazione iniziale e d’aggiornamento periodico.
Nello specifico, si tratterà di modifiche riguardanti il contenuto dei programmi, la durata in ore dei vari moduli teorici e pratici, i requisiti richiesti ai docenti dei vari corsi e moduli, le comunicazioni d’avvio dei corsi, la durata giornaliera delle lezioni (progettata in modo da consentire il completamento in giornata di singoli moduli), le ore d’assenza ammesse e le procedure per il loro recupero.
Una delle modifiche più interessanti riguarda la possibilità di frequentare corsi d’aggiornamento con un certo anticipo e organizzazione rispetto a quanto consentito in precedenza: da oggi, infatti, sarà possibile iscriversi e partecipare ai corsi a partire dai 3 anni e 6 mesi antecedenti alla scadenza della CQC e non più solo nei 12 mesi che la precedono.
Più severe e rigorose saranno invece le regole inerenti alle assenze consentite, con segnalazioni tempestive al ministero dei trasporti e l’obbligo di ripetere per intero i vari corsi, qualora si superassero le 10 ore complessive d’assenza.
La data prevista per l’entrata in vigore del DM 20/09/2013 è il 4 giugno 2014
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