Il 12 marzo 2015 ci sarà un’importante scadenza da rispettare: termina infatti il periodo in deroga per tutti i lavoratori che hanno sostenuto corsi di formazione in data antecedente all’entrata in vigore del decreto presentato il 12 marzo 2013.
Dalla metà di marzo di quest’anno sarà infatti necessario dimostrare, per mezzo di regolare attestato, la formazione dei propri dipendenti e collaboratori secondo il rispetto delle nuove disposizioni di Legge. Chi è perciò in possesso di un vecchio attestato dovrà sostenere dei corsi d’aggiornamento di 4 ore, per far sì che la propria formazione rispetti i nuovi ordinamenti.
Nel caso in cui i lavoratori dipendenti non rispettassero i sopracitati requisiti d’aggiornamento, datori di lavoro e dirigenti incorrerebbero in pesanti sanzioni. Per la violazione dell’articolo 71 comma 7, che recita: “Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro dovrà prendere le misure necessarie affinché: a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati, che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti”, è infatti previsto l’ARRESTO da 3 a 6 mesi o la somministrazione di una ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
A tale riguardo, inoltre, è stato pubblicato sul supplemento ordinario n°47 alla Gazzetta Ufficiale n°60 del 12 marzo 2012 il noto “Decreto Attrezzature”, relativo all’individuazione di tutte le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione da parte degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento della stessa. Il “Decreto Attrezzature”, infine, specifica anche quali siano i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi necessari per convalidare la formazione.
Riportiamo quindi di seguito la lista delle attrezzature che richiedono specifica abilitazione:
- piattaforme di lavoro mobili ed elevabili;
- gru a torre;
- gru mobile;
- gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (diversi tipi);
- trattori agricoli e forestali;
- macchine movimenti terra (diversi tipi);
- pompa per calcestruzzo.
Chi dovesse partecipare ad un corso d’aggiornamento, come quelli appena descritti, avrà diritto ad un attestato nominativo valido sull’intero territorio nazionale. Tale attestato conterrà l’indicazione delle macchine per le quali il partecipante è da considerarsi formato ed un codice univoco di validità verificabile sul web, nonché un patentino plastificato tascabile e con foto.
L’attestato sarà documento in grado di certificare la perfetta conoscenza, da parte dell’operatore, di quali controlli si considerino indispensabili da eseguire prima dell’avvio dei propri lavori, di quali operazioni vadano effettuate per la manutenzione giornaliera, delle modalità di movimentazione più sicure e corrette per il funzionamento dei macchinari e delle procedure da eseguire in casi d’emergenza.
Il personale istruito mediante corso di aggiornamento, infine, sarà formato anche riguardo la selezione dei dispositivi di sicurezza individuale.
La rinnovata abilitazione conseguita, ai sensi delle nuove disposizioni legislative, avrà un valore di 5 anni dalla data di conseguimento e garantirà la più corretta formazione del personale ai sensi dell’art. 73 del T.U. sulla Sicurezza.